Personal Parental Tutor, SPECIALISTI

Pedopornografia: i rischi che corriamo senza saperlo… E la legge non ammette ignoranza!!

bambina-spaventata-pedopornografia

bambina-spaventata-pedopornografia

Pedopornografia diffusa tramite il web… Fa indiscutibilmente già paura l’idea e, dopo i nostri precedenti articoli, ci preoccupano gli effetti psicologici e le complicazioni relazionali che può causare, anche involontariamente.

Ma quali sono in sostanza gli effetti giuridici? Cosa rischiamo davvero, sia nel farlo in prima persona (consapevolmente nel inoltrare un video ‘spinto’ tramite facebook o attraverso download inconsapevoli e incontrollati di files, come i film, tramite software di per sé legali, come E-mule) che nel doverlo affrontare per azioni dei nostri figli?

Passiamo la parola a Daniela, la nostra Skipper-esperta legale che ci illustrerà nello specifico tutti gli articoli di legge che regolamentano la materia, così complessa:

Carissimi genitori,

nel mio precedente articolo ho affrontato in generale l’argomento dei reati che possono essere commessi attraverso il web.

Oggi, vorrei invece analizzare, in modo più specifico il reato di cui all’art 600-ter codice penale riguardante la pornografia minorile, il reato di detenzione di materiale pornografico disciplinato dall’art. 600-quater del Codice penale e il reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia previsto dall’art. 414 bis codice penale.

Non si può tralasciare di fare un breve cenno alla legge 38 del 2006, che a tutela dei minori, ha creato il Centro Nazionale per il Contrasto della pedopornografia sulla rete internet. Istituito presso il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Centro ha l’intento e l’evidente scopo di prevenire e reprimere tali reati.

Infatti attraverso un controllo operato proprio da questo istituto, dalle segnalazione provenienti da cittadini, genitori, associazioni e provider, il Centro riesce ad individuare, seppur con notevole difficoltà e dopo costante monitoraggio e lavoro, una sorta di “black list”, contenente l’elenco dei siti pedopornografici presenti in rete. Tali siti vengono poi successivamente segnalati agli “Internet Service Provider”, affinché ne venga inibita la navigazione. Tutti i giorni il Centro, collabora altresì con Interpol ed Europol, per identificare le vittime della pedopornografia e risalire ai soggetti che commettono tali reati.

Fatta questa premessa, punto di partenza per il nostro discorso, è sicuramente l’art. 600 ter codice penale che, novellato dalla legge 172/12, definisce con il termine pornografia minorile ogni rappresentazione di un minore degli anni 18 coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni 18 per scopi sessuali, commessa con qualunque mezzo. L’articolo, elenca poi le varie condotte che integrano il reato di pornografia minorile stabilendo che, chi realizza esibizioni e spettacoli ovvero produce materiale pornografico utilizzando i minori degli anni 18,  chi recluta od induce i minori degli anni 18 a partecipare a tali esibizioni e spettacoli ovvero trae da tali spettacoli profitto, o fa commercio di materiale pornografico, sia punito con la reclusione da 6 a dodici anni e con la multa da €. 24.000 a €. 240.00,

Il codice dispone altresì che venga punito, il soggetto che, con qualsiasi mezzo, anche telematico, distribuisce, diffonde, divulga e pubblicizza materiale pornografico avente ad oggetto minori di anni 18, o chi divulga notizie ed informazioni finalizzate all’adescamento o sfruttamento sessuale dei minori di anni 18, ma la pena alla quale si soggiace rimane decisamente mitigata, prevedendo la reclusione da uno a cinque anni e la multa da €. 2.582b a €. 51.645. E’ punito altresì chi cede o offre, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico sopra citato, così come chi assiste ad esibizioni pornografiche in cui siano coinvolti i minori di anni diciotto.

Parecchie sono state le sentenze emesse dalla Suprema Corte di Cassazione, per individuare concretamente i comportamenti e le condotte antigiuridiche necessarie ad integrare i reati di cui sopra. Si è così ritenuto che per contestare il reato di pornografia minorile sia richiesta non solo la volontà di procurarsi il materiale pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo, divulgarlo, diffonderlo e pubblicizzarlo.

Tipico esempio può essere quello del soggetto che, mettendo a disposizione di altri utenti materiale pedopornografico tramite il web, consente a chiunque sia collegato al servizio di file sharing (condivisione di file) di scaricare il materiale anche tramite chat o social networks.

Sotto sorveglianza va posto soprattutto l’utilizzo di Facebook da parte degli adolescenti, e del semplice “I like” che spesso viene effettuato con molta inconsapevolezza. Infatti, pur partendo dal presupposto che con il “Mi piace” non si attua una condivisione del filmato, si potrebbe ritenere che questa condotta integri il reato di cui all’art. 414 bis del codice penale.
Tale articolo, punisce chi, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, istiga o fa apologia dei reati di pedopornografia, a nulla rilevando, come dispone il codice, l’invocazione a propria scusa di ragioni, finalità di carattere artistico,letterario, storico o di costume.

Da ultimo, l’art. 600-quater del codice penale disciplina il reato di detenzione di materiale pornografico, e punisce chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando soggetti minori degli anni 18, prevedendo altresì un’aggravante di pena ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Va da sé che chiunque, scarichi attraverso internet, files con contenuto pedopornografico, consapevolmente detenga tali files in quanto gli stessi potrebbero essere in qualsiasi momento richiamati in visione. La Suprema Corte è molto chiara e ferma sul punto e sostiene che, per aversi detenzione, è necessario scaricare il materiale pedopornografico. Una volta scaricato il materiale, diabolica sarà la prova di dimostrare la “non consapevolezza della detenzione” per non incorrere in sanzioni penali.

Seppur possa apparire banale, unico consiglio che mi sento di dare è quello di ”stare con gli occhi ben aperti”, di parlare e discutere con i vostri figli delle conseguenze negative di determinate condotte.

Daniela

Skipper_avvocatessa!!

You Might Also Like

Rispondi